Riceviamo e pubblichiamo
Quando il “buon andamento” resta solo nei libri: la storia di un assistente amministrativo tra concorso pubblico, mobilità negata e carenza di personale.
Nel 2024 ho superato un concorso pubblico per categorie protette presso l’ASP di Catania, con il profilo di assistente amministrativo.
Un traguardo importante, raggiunto dopo studio, sacrifici e aspettative legittime di stabilità lavorativa vicino alla propria famiglia.
La graduatoria, tuttavia, non è stata assorbita. Le Risorse Umane dell’ASP di Catania comunicarono agli idonei in graduatoria che non vi erano posti disponibili in organico.
Per evitare la perdita dell’opportunità lavorativa, venne quindi richiesto l’allargamento della graduatoria alle altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale.
Così sono stato assunto presso l’ASP di Ragusa. Fino a qui, una vicenda amministrativa apparentemente normale.
Il problema: lavorare lontano dalla famiglia
Da quasi un anno e mezzo presento richieste formali di trasferimento verso l’ASP di Catania, supportate da esigenze certificate e documentate.
La mia situazione personale non è ordinaria:
•appartengo alle categorie protette;
•nel mio nucleo familiare è presente un minore con disabilità grave riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992;
•sono monoreddito familiare.
Nonostante ciò, le risposte ricevute sono sempre le stesse — spesso solo verbali: “Non ci sono posti in organico, non possiamo prenderla”.
Una risposta ripetuta nel tempo, senza provvedimenti scritti motivati.
La scoperta: 50 assistenti amministrativi mancanti
Consultando atti pubblici online, emerge però un elemento che pone interrogativi seri.
Nel 2023 l’ASP di Catania ha deliberato il fabbisogno di 50 assistenti amministrativi, riconoscendo quindi una situazione di sotto-organico strutturale. Il relativo concorso, a distanza di più’ di due anni, non risulta ancora espletato.
In altre parole:
•l’Azienda dichiara ufficialmente di avere bisogno di personale;
•i posti risultano programmati;
•il concorso non è stato svolto;
•nel frattempo lavoratori già assunti nel SSR chiedono trasferimento senza ottenere risposta.
Nasce spontanea una domanda:
se il fabbisogno esiste, perché continuare a sostenere che non ci sono posti?
Mobilità e concorsi: cosa dice il diritto amministrativo
Nel Servizio Sanitario Nazionale e Regionale la mobilità del personale non è uno strumento secondario. È, al contrario, prioritario rispetto ai concorsi pubblici.
Il principio deriva da norme e principi fondamentali:
•D.Lgs. 165/2001, art. 30 — mobilità volontaria tra amministrazioni;
•art. 97 della Costituzione — buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione;
•principi di economicità, efficienza e razionalizzazione della spesa pubblica.
La sequenza corretta dovrebbe essere:
1.coprire i posti vacanti tramite mobilità;
2.utilizzare personale già formato e assunto;
3.solo successivamente bandire nuovi concorsi.
Molte amministrazioni, invece, seguono una prassi diversa:
1.deliberano il fabbisogno di personale;
2.non attivano procedure di mobilità;
3.mantengono bloccati i trasferimenti;
4.successivamente bandiscono nuovi concorsi.
Una dinamica che può entrare in tensione con:
•il principio di buon andamento;
•l’economicità dell’azione amministrativa;
•la tutela delle categorie protette;
•l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.
Il “buon senso” nel diritto amministrativo
Nei manuali di diritto amministrativo non si parla tecnicamente di “buon senso”. Il termine giuridico corretto è: il principio di buon andamento e imparzialità.
Significa che la Pubblica Amministrazione deve scegliere la soluzione:
•meno costosa per lo Stato;
•più efficiente organizzativamente;
•meno dannosa sul piano sociale e umano.
E spesso la mobilità rappresenta la scelta più logica:
•nessuna nuova selezione;
•personale già formato;
•riduzione dei costi pubblici;
•tutela della vita familiare dei dipendenti.
Il silenzio amministrativo
Un aspetto particolarmente rilevante riguarda le richieste di trasferimento presentate formalmente.
Quando un cittadino o un dipendente pubblico:
•presenta istanze ufficiali,
•e l’amministrazione non risponde,
•oppure fornisce solo risposte informali,
può configurarsi il silenzio amministrativo illegittimo. La Pubblica Amministrazione ha infatti l’obbligo giuridico di rispondere con un provvedimento espresso e motivato.
Le categorie protette non sono una variabile neutra
La normativa sulla disabilità non si limita al solo accesso al lavoro.
Impone anche alla Pubblica Amministrazione:
•accomodamenti ragionevoli;
•tutela della vita familiare;
•riduzione del disagio lavorativo;
•attenzione alle condizioni psicofisiche del dipendente.
Nel mio caso non si tratta di una semplice preferenza personale, ma di una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento.
Il costo umano delle scelte amministrative
Chi vive fuori sede per anni spesso affronta:
•stress continuo;
•difficoltà economiche;
•ansia e depressione;
•peggioramento delle condizioni familiari e assistenziali.
Questi effetti non restano privati: ricadono indirettamente anche sul sistema sanitario stesso, generando ulteriori costi sociali e sanitari.
Un appello al Direttore Generale
Chiedo pubblicamente al Direttore Generale dell’ASP di Catania di prendere personalmente in esame questa situazione.
Non si tratta solo del mio caso, ma di molti lavoratori appartenenti alle categorie più fragili che chiedono semplicemente di poter lavorare vicino alla propria famiglia, mentre l’Azienda continua a operare in condizioni di sotto-organico riconosciuto.
Applicare il principio del buon andamento significa, prima di tutto, applicare il buon senso amministrativo:
•valutare la mobilità prima dei concorsi;
•utilizzare risorse già disponibili;
•evitare ulteriori ritardi;
•tutelare chi si trova in condizioni di maggiore vulnerabilità.
Caro Direttore Generale,
a nome mio e di tutti i colleghi nella stessa situazione, chiedo soltanto che venga applicato ciò che il diritto amministrativo già prevede: il principio del buon andamento, dell’equità e — soprattutto — del buon senso.
Santi Gullotta



