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Regole diverse per alcol e droghe: perché nei controlli stradali serve maggiore chiarezza

I controlli su strada rappresentano uno dei momenti in cui il rapporto tra Stato e cittadino si manifesta in modo più diretto e concreto. È in questo contesto che il diritto smette di essere astratto e incide immediatamente sulla libertà personale e sulla percezione di equità dell’ordinamento. Proprio per questo, le norme che regolano tali controlli dovrebbero essere non solo efficaci sul piano della sicurezza, ma anche coerenti, proporzionate e comprensibili.
Le recenti modifiche al Codice della Strada, lette alla luce di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, mettono in evidenza una significativa asimmetria nel trattamento riservato alla guida in stato di ebbrezza alcolica rispetto alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Una differenza che, pur non traducendosi automaticamente in un vizio di legittimità, solleva interrogativi rilevanti sul piano della ragionevolezza e della coerenza complessiva del sistema.
Nel caso dell’alcol, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito un principio fermo: il prelievo ematico finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico costituisce un atto sanitario invasivo e, come tale, richiede il consenso libero e informato dell’interessato. In assenza di consenso, l’accertamento non può essere imposto. Si tratta di una garanzia che trova fondamento diretto nell’articolo 32 della Costituzione e nel diritto all’autodeterminazione sanitaria. Lo Stato può sanzionare il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dalla legge, ma non può, al di fuori dei casi eccezionali espressamente previsti dall’ordinamento, costringere fisicamente il cittadino a un trattamento sanitario.
Diversa è, invece, l’impostazione adottata per le sostanze stupefacenti. In questo ambito, il legislatore ha progressivamente superato il riferimento allo stato di alterazione psico-fisica al momento della guida, attribuendo rilievo centrale alla mera positività al test. I controlli salivari e biologici vengono qualificati come atti di polizia giudiziaria e non come trattamenti sanitari in senso stretto. Ne consegue che il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti viene equiparato alla positività, con l’applicazione di sanzioni automatiche, anche in assenza di un’effettiva alterazione della capacità di guida.
Il risultato è un sistema che tratta in modo profondamente diverso situazioni che, dal punto di vista del cittadino, appaiono analoghe. Da un lato, l’alcol, sostanza lecita e dagli effetti immediati, per il quale è richiesta la verifica dell’alterazione attuale e sono previsti limiti rigorosi agli interventi coercitivi. Dall’altro, le droghe, per le quali può essere sufficiente una positività riferibile anche a un’assunzione remota, quando gli effetti sulla guida sono ormai cessati.
Questa asimmetria non implica automaticamente che le norme siano incostituzionali, ma pone un problema di equilibrio complessivo del sistema. È legittimo interrogarsi sulla ragionevolezza di una sanzione che prescinde dall’effettiva pericolosità della condotta al momento del controllo e sulla capacità di un simile assetto normativo di rafforzare davvero la sicurezza stradale senza generare confusione o sfiducia.
La sicurezza stradale resta un obiettivo imprescindibile e condiviso. Tuttavia, perché le regole siano realmente efficaci, devono essere percepite come giuste, razionali e coerenti. Quando questo equilibrio si incrina, il problema non è soltanto giuridico, ma anche civile, perché incide direttamente sul rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

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