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giovedì, Dicembre 5, 2024
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Diciamola tutta

di Vincenzo Piso e Maria Francesca Falcone

A proposito delle lunghe liste d’attesa il CODACONS ha attivato 350 punti in tutta la Provincia di Catania presso i quali i Cittadini possono accedere per ricevere informazioni circa la possibilità di ricevere il rimborso sostenuto per le prestazioni sanitarie che le Strutture Pubbliche non riescono ad erogare nei tempi previsti dalla priorità riportata nella ricetta rilasciata dal proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.

Il tutto stabilito da una Norma di Legge risalente al 1995. Il Cittadino deve avere cura di conservare la ricetta, attestazione della data in cui la Struttura Pubblica prenota la prestazione e la fattura rilasciata dal Sanitario o Struttura Privata o Privata Convenzionata che ha eseguito la prestazione (visita specialistica, esami strumentali per lo più).

Diversa situazione si verifica nel momento in cui il cittadino si rivolge autonomamente e per scelta personale ad un Medico Privato o procede in regime di intramoenia. In questo caso il paziente che decide di intraprendere il proprio iter diagnostico-terapeutico affidandosi ai privati deve continuare a pagare di tasca propria tutti gli esami ematochimici/ strumentali e le terapie farmacologiche che fossero necessari per la diagnosi e la cura della patologia di cui lo stesso è affetto.

Riassumendo chi si affida al SSN ha diritto a essere assistito dallo Stesso e se per criticità delle Strutture Pubbliche i tempi di attesa diventano lunghi ed è costretto a rivolgersi al privato ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Chi decide autonomamente di farsi curare al di fuori del SSN è tenuto a proseguire il percorso a proprie spese sia per quanto riguarda gli accertamenti diagnostici che i farmaci necessari alle cure.

Tali concetti sono stati recentemente ribaditi, seguendo le Norme Vigenti (e non per interpretazione personale) da tre Circolari:

  • Assessorato Regionale alla Salute, nota n. 6220 del 07.02.2024:

“La prescrizione da parte degli Specialisti abilitati dalla Normativa (DA 12.08.2010) permette di ottimizzare le tempistiche di erogazione delle prestazioni ai Cittadini e l’appropriatezza prescrittiva e non può essere demandata ai Medici di Medicina Generale “  

Assessorato Regionale alla Salute, nota n. 18892 del 19.04.2024:

“Gli oneri derivanti dalle terapie prescritte (a seguito di compilazione di PT cartacei o telematici) possono essere posti a carico del SSN solo nei casi in cui la prestazione specialistica (visita ambulatoriale, dimissione dal ricovero diurno o ordinario) che ha indotto la prescrizione medesima sia avvenuta in regime SSN. Pertanto, rimangono non rimborabili ed a carico del cittadino i medicinali prescritti dagli specialisti abilitati, all’interno o al di fuori della Struttura Sanitaria autorizzata, operanti in regime di attività libero-professionale “

SP 3 Catania, nota n. 92431 del 18.04.2024 oltre a confermare e ricordare gli obblighi ribaditi dall’Assessorato Regionale, insiste testualmente: “qualora la visita Specialistica sia effettuata da un medico privato, sarà cura della Struttura Sanitaria Accreditata /Convenzionata presso cui il paziente viene dallo Stesso indirizzato a prescrivere in modalità dematerializzata, eventuali richieste per ulteriori esami clinici e/o strumentali o ricoveri in DH /DS”

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