L’articolo 55-quinquies, al comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che “la sentenza definitiva di condanna o di applicazione della pena per il delitto di cui al comma 1 (certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia) comporta, per il medico certificatore, la sanzione disciplinare della radiazione dall’albo ed altresì, se dipendente di una struttura sanitaria pubblica o se convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il licenziamento per giusta causa o la decadenza dalla convenzione. Le medesime sanzioni disciplinari si applicano se il medico, in relazione all’assenza dal servizio, rilascia certificazioni che attestano dati clinici non direttamente constatati né oggettivamente documentati”.
Orbene, il DDL Semplificazioni del 2 dicembre 2025 – che entrerà in vigore il 18 dicembre 2025 – all’art. 58 prevede modifiche a detto comma della precedente legge, sulle cui sanzioni penali e disciplinari fu posta particolare attenzione e precisazione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con apposita circolare n°5 del 28 Aprile 2010.
In particolare, oltre alle parole del precedente testo «dati clinici non direttamente constatati» sono state inserite le seguenti: «…o indirettamente constatati attraverso sistemi di telemedicina…».
Tuttavia, al punto successivo, l’attuale normativa precisa: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».
Dunque, un passo avanti è stato fatto verso la depenalizzazione e la semplificazione del rilevamento dello stato di malattia del lavoratore e conseguente certificazione.
Certo però che avremmo voluto e gradito maggiore coraggio da parte del Ministero verso una decisione che prevedesse, come da anni auspicato anche dalle principali sigle sindacali di categoria, l’autocertificazione del lavoratore per i primi tre giorni di assenza per malattia, onde evitare che la scure si abbatta sul medico di famiglia allorché non ha modo né tempo di constatare in giornata le condizioni cliniche
di un paziente, specie quando si “ammala” per un solo giorno, né vi è possibilità alcuna di constatare realmente e in poco tempo, senza indagini, certa sintomatologia riferita che è poi la più ricorrente, evitando qui le esemplificazioni che ogni medico conosce già abbastanza bene.
Adesso, pur accogliendo favorevolmente questo spiraglio di fuga dalla penalizzazione di una professione divenuta ostica, complessa e oberata di burocrazia e carichi di lavoro dettati dagli effetti sociali post-pandemici, rimane l’auspicio che molto presto la Conferenza Stato-Regioni e quindi successivamente gli Assessorati definiscano sistemi e parametri di telemedicina e soprattutto identifichino mezzi e tecnologie di facile, immediato e quanto più possibile diffuso accesso agli strumenti idonei ad una più praticabile “televisita” che, unitamente ad eventuale documentazione sanitaria, in qualsiasi forma o modo prodotta, abbia valore giuridico e clinico rilevante e sufficiente ad eludere la feroce e pericolosa gabbia dell’articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La scure e i certificati di malattia
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